Home Sanità e servizi sociali Assistenza pubblica e privata Dopo aver fatto il ricercatore, si può tornare a fare il medico convenzionato?
  • Sabato 11 Giugno 2011 14:59
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    Sanità e Servizi Sociali/Assistenza pubblica e privata

    Dopo aver fatto il ricercatore, si può tornare a fare il medico convenzionato?

    Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 597 del 14/03/2011

    La normativa sull'accreditamento impedisce il reinserimento negli elenchi dei medici specialisti convenzionati, una volta cessata la causa di incompatibilità?

    1. Sanità - Medici specialisti convenzionati - Incompatibilità - Cessazione - Richiesta di reinserimento - Va accolta - Ragioni

    1. E' ammissibile il reinserimento dei medici specialisti già convenzionati esterni negli elenchi dei convenzionati, una volta che sia venuta meno la causa ostativa al mantenimento di detto status, atteso che la disposizione di cui all'art. 1 co. 16, D.L. n. 324/1993 convertito nella L. n. 423/1993, in base al quale il medico che, ai sensi dell'art. 4 co. 7, L. 30 dicembre 1991 n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi, non è stata abrogata dalla riforma introduttiva dell'accreditamento, continuando a trovare applicazione pur dopo la cessazione dei vecchi rapporti basati sul sistema del convenzionamento esterno. Ed infatti, il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale non può incidere negativamente sulla portata della norma speciale contenuta nell'art. 1 co. 16, D.L. n. 324/1993, che riconosce il diritto alla reiscrizione negli elenchi regionali dei sanitari che abbiano lasciato il rapporto convenzionale con decorrenza 1^ gennaio 1993, sul semplice presupposto della richiesta del medico interessato, purchè interrottosi il rapporto di lavoro subordinato per il quale egli aveva optato ai sensi della L. 30 dicembre 1991 n. 412, senza altre condizioni (1).

    (1) Cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, n. 3682/2010; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, n. 357/2009; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 7-7-2005 n. 1135.



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    N. 597/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 286 Reg. Ric.
    ANNO 2007
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 286 del 2007, proposto da:
    C. A., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Rugolo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar;
    contro
    Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 - Messina, rappresentata e difesa dagli avv. Mariacarla Minasi, Giancarlo Niutta, con domicilio eletto presso Liliana Iachelli in Catania, via Messina, 829; Assessorato Regionale Sanità, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    per l'annullamento
    del provvedimento prot. n. 9679 del 29.11.2006, pervenuto al ricorrente in data 9.12.2006, di rigetto dell'istanza di reinserimento nella convenzione specialistica esterna, nonché, ove occorra, del parere richiamato;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
    - Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 - Messina
    - Assessorato Regionale Sanità;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Il ricorrente premette di essere stato dipendente dell'Università degli Studi di Messina in qualità di ricercatore presso la Clinica ortopedica della Facoltà medica, e titolare fino al 31.12.1992 di un rapporto convenzionale con il SSN per la branca specialistica di Fisiochinesiterapia. Con l'entrata in vigore dell'art. 4, comma 7, legge 30.12.1991, n. 412, egli rinunciava al predetto rapporto convenzionale mantenendo il rapporto di impiego con l'Università.
    Cessato detto rapporto di impiego, in data 1.9.2006 il ricorrente presentava istanza di reinserimento negli elenchi dei medici specialisti convenzionati, anche nella vigente forma del pre-accreditamento, per la medesima branca specialistica per la quale in precedenza era convenzionato con il SSN.
    Con il provvedimento impugnato il Direttore generale dell'allora AUSL n. 5 di Messina (oggi ASP) rigettava l'istanza, ritenendo non consentito il richiesto reinserimento a causa dell'entrata in vigore del regime dell'accreditamento.
    Col ricorso in esame si impugna il su descritto diniego, avverso il quale vengono dedotte le censure di violazione del d.l. n. 324/1993, conv. L. n. 423/1993, dell'art. 6/6 l. n. 724/1994 e successive modificazioni e integrazioni (primo motivo di gravame), nonché violazione della legge sul procedimento amministrativo, segnatamente dell'art. 8 della legge regionale n. 10/1991, dell'art. 11 bis della medesima legge, e difetto di motivazione (secondo motivo di gravame).
    Parte ricorrente chiede l'annullamento del diniego, ed inoltre la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. con interessi legali e rivalutazione.
    Questo Tribunale, occupandosi di analoghe vicende, ha concluso in senso favorevole al reinserimento dei medici specialisti già convenzionati esterni negli elenchi dei convenzionati, venuta meno la causa ostativa al mantenimento di detto status. Da tali precedenti il collegio non ha motivo di discostarsi, in quanto li condivide, ritenendo pertanto meritevole di adesione la prima censura del ricorso in esame, nella parte in cui si deduce che la disposizione di cui all'art. 1, comma 16, d.l. 324/93 convertito nella legge n. 423/93, non è stata abrogata dalla riforma introduttiva dell'accreditamento; detta disposizione continua quindi a trovare applicazione pur dopo la cessazione dei vecchi rapporti basati sul sistema del convenzionamento esterno.
    L'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991 n. 412 prevedeva espressamente, tra l'altro, che "Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. (...) Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge." (ossia entro il 31 dicembre 1992).
    Con l'art. 1, comma 16, del D.L. 324/1993 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 ottobre 1993, n. 423) venne stabilito che "il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi".
    Ebbene, osserva il collegio che la norma richiamata è successiva al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che all'art. 8, comma 7, ultimo periodo, aveva previsto la cessazione entro un triennio e, cioè, entro il 31.12.1995, dei "rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga ..." e la instaurazione "dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate...".
    Neanche la l. 23 dicembre 1994, n. 724, che aveva previsto che, una volta entrato in funzione il sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni, i rapporti convenzionali sarebbero cessati per il sorgere dei rapporti di accreditamento, ha abrogato la norma in questione.
    La l. n. 724 introdusse un regime transitorio di accreditamento per il biennio 1995/1996 nei confronti dei soggetti già convenzionati, regime che venne poi prorogato con l'art. 2/7 della legge n. 549/1995 fino al 30.6.1996.
    Ed ancora, il legislatore non è intervenuto sulla norma in esame neanche con il d.lgs. n. 229/99, che ha aggiunto l'art. 8 quater "Accreditamento istituzionale" al d.lgs. n. 502/92, in attuazione del quale è stato infine emanato in Sicilia il D.A. n. 890/2002, che ha dettato le direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, fissando i criteri, i requisiti e le procedure per il passaggio al regime dell'accreditamento.
    Tale essendo il quadro normativo di riferimento, e tenuto conto sia del fatto che la norma di cui al più volte citato comma 16 dell'art. 1 del d.l. n. 324/93 è stata emanata quando il legislatore aveva già previsto la cessazione dei rapporti in convenzione esterna (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 7, ultimo periodo), sia dell'assenza di un'abrogazione esplicita da parte della normativa sopravvenuta in materia, ritiene il collegio che il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale non possa incidere negativamente sulla portata della norma speciale contenuta nell'art. 1, co. 16, del d.l. 324/1993, che riconosce il diritto alla reiscrizione negli elenchi regionali dei sanitari che abbiano lasciato il rapporto convenzionale con decorrenza 1^ gennaio 1993, sul semplice presupposto della richiesta del medico interessato, purchè interrottosi il rapporto di lavoro subordinato per il quale egli aveva optato ai sensi della l. 30 dicembre 1991 n. 412, senza altre condizioni (cfr.: Tar Catania, II, n. 3682/2010; Idem, IV, n. 357/2009; T.A.R. Campania - Salerno, I, 7 luglio 2005, n. 1135).
    È in conclusione illegittimo il diniego impugnato, che ha ritenuto l'avvio del processo di accreditamento delle strutture sanitarie regionali ostativo alla reiscrizione del ricorrente negli elenchi regionali ex art. 1, comma 16 d.l. 27 agosto 1993 n. 324, conv. dalla l. 27 ottobre 1993 n. 423.
    Il diritto del ricorrente alla reiscrizione va subordinato alla effettiva cessazione della causa di incompatibilità, nonché alla sussistenza dei requisiti di inserimento previsti dalla nuova disciplina dell'accreditamento.
    Per le ragioni esposte il ricorso deve dunque - assorbite le ulteriori doglianze - essere accolto, e va pertanto annullato il diniego impugnato, con obbligo a carico della ASL (oggi ASP) resistente di istruire l'istanza del ricorrente alla luce dei principi statuiti con la presente decisione. Va in proposito precisato che l'ordinanza del Cga n. 452/2008, allegata dalla difesa dell'ASP, riguarda altro contenzioso, fra altro sanitario e l'allora AUSL di Messina, e non si vede come possa essa fornire lumi sulla vicenda in esame; per altro, trattasi di decisione che, almeno in parte, conferma l'accoglimento di prime cure.
    Quanto alla domanda risarcitoria, essa va respinta per genericità, rilevandosi che la richiesta di una liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. non può essere accolta, non avendo parte ricorrente in alcun modo indicato i parametri cui il collegio dovrebbe attenersi (e che pur nella liquidazione in via equitativa devono essere tenuti presenti; cfr. T.A.R. Liguria - Genova, II, 01 luglio 2010, n. 5498).
    Inoltre, e ancor prima, va osservato che il ricorrente aveva ottenuto la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego impugnato (ordinanza n. 232/2007), senza che poi egli abbia chiesto l'esecuzione predetta decisione; laddove questa fosse stata eseguita non ci sarebbe spazio per il risarcimento del danno, e, comunque, in relazione al ridotto periodo in cui il ricorrente fosse eventualmente rimasto al di fuori degli elenchi degli specialisti convenzionati, egli avrebbe ben potuto (e dovuto) esattamente quantificare il danno subìto. Laddove la misura cautelare non fosse stata eseguita, egli avrebbe potuto agire per l'esecuzione della stessa.
    Per tutte le ragioni testé indicate la domanda risarcitoria non può, allo stato, essere accolta.
    L'accoglimento della sola domanda impugnatoria e le oscillazioni giurisprudenziali in materia (si veda la giurisprudenza citata dalla difesa dell'ASP) costituiscono ragione di compensazione delle spese di lite.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini precisati in parte motiva.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE-ESTENSORE
    Rosalia Messina
    IL PRIMO REFERNDARIO
    Dauno Trebastoni
    IL PRIMO REFERNDARIO
    Giuseppa Leggio
     
    Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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